SCADENZIARIO DEL CONCORDATO COOPCA


Di seguito riportiamo una descrizione delle scadenze del concordato, gentilmente fornite dall'avv. Zilli. (testo aggiornato al 16/06/2015, probabili revisioni nei prossimi giorni)




IL GIORNO 20 GIUGNO 2015 SI SVOLGERA’ L’ADUNANZA DEI CREDITORI

Nell’adunanza dei creditori, essi dovranno votare sulla proposta di concordato.
Questa assemblea si svolgerà presso il Palaindoor di Via del Maglio 6 a Udine.
All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori davanti al Giudice, il Commissario Giudiziale (di seguito CG) illustra la propria relazione e la proposta definitiva del debitore, e il Giudice dispone procedersi alla votazione ai fini del calcolo delle maggioranze. Nel verbale dell’adunanza sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei loro crediti, nonché l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare del loro credito. Pertanto il CG dovrà predisporre apposito elenco da allegare al verbale.
Il "peso" di ogni votante dipenderà dall'entità del suo credito: il voto di un socio prestatore che ha un libretto con 2000 euro varrà il doppio di quello di un socio prestatore con un libretto con 1000 euro.
Gli assenti vengono considerati come favorevoli al piano (con una procedura abbastanza complicata hanno eventualmente la possibilità di dissentire, entro il termine di 20 giorni dall'adunanza).


ENTRO 20 GIORNI DALL’ADUNANZA ( ENTRO IL 10.07.2015)

I creditori che non hanno votato possono far pervenire il loro dissenso per raccomandata, PEC, telegramma, fax o posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
I voti pervenuti in Cancelleria nei venti giorni successivi all’udienza sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze. Le manifestazioni espresse di assenso e di dissenso sono annotate dal Cancelliere in calce al verbale. Il giorno successivo alla scadenza del termine, il Commissario Giudiziale dovrà depositare un elenco nominativo dei voti con chiara indicazione della percentuale dei voti espressi nonché un breve resoconto attestante il raggiungimento o meno delle maggioranze; dovrà specificare il nome del creditore, l’importo, il voto espresso e la data di ricezione del fax o PEC della manifestazione di voto (allegando gli atti ricevuti).
Decorsi i 20 giorni, il cancelliere trasmette il verbale al Giudice Delegato che:
- se le maggioranze non sono state raggiunte: riferisce immediatamente al Tribunale che fissa un’udienza per emettere Decreto non soggetto a reclamo con il quale dichiara inammissibile la proposta di concordato (art. 162, 2° comma L.F.);
- se la maggioranza è stata raggiunta [dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi], il Tribunale fissa l’udienza in Camera di Consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario per l’"omologa" (ovvero approvazione) formale del Concordato, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’art. 17 e notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori dissenzienti.
Il decreto di omologazione emesso in assenza di opposizioni, essendo non soggetto a gravame, diviene immediatamente definitivo con il deposito in Cancelleria.
Entro 10 giorni da tale udienza, il Commissario Giudiziale si costituisce depositando il proprio motivato parere (ex art. 180 comma 2 L.F.).


CREDITORI DISSENZIENTI

Il debitore, i creditori dissenzienti ed ogni altro interessato possono costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’udienza per l’ omologa. Il Tribunale, decise le opposizioni, decreta in Camera di Consiglio l’omologazione del concordato preventivo (che ricordiamo è adesso un procedimento di verifica meramente formale del raggiungimento delle maggioranze).
Il decreto di omologa, che nomina il Liquidatore e il comitato dei creditori e determina le modalità di esecuzione in base al piano approvato dai creditori, è pubblicato ai sensi dell’art. 17 L.F. a cura della Cancelleria ed è provvisoriamente esecutivo.
Il Commissario Giudiziale deve darne notizia ai creditori.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180 L.F.


RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI OMOLOGA

Il decreto emesso in presenza di opposizioni è invece reclamabile ai sensi dell’art. 183 L.F. ed è provvisoriamente definitivo.
Il termine per la proposizione del reclamo è quello di dieci giorni previsto dall’art. 739 c.p.c., ovvero quello di 30 giorni, previsto dall’art. 18 L.F., nell’ipotesi di contestuale dichiarazione di fallimento. Nel primo caso la notifica del decreto deve essere fatta ad istanza di una delle parti. In difetto di notificazione, il decreto sarà impugnabile nel termine di 6 mesi come previsto dall’art. 327 c.p.c..


1 commento :

  1. grazie per la chiarezza la domanda è come sia stato possibile disperdere tanto danaro senza che nessuno se ne accorgesse...

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