Assemblea dei Soci: L'ORDINE DEL GIORNO

Di seguito riportiamo l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con un tentativo di spiegazione dei vari punti. (ultimo aggiornamento 14/07/2015).






Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio 2014 e delibere conseguenti.
Il Consiglio di Amministrazione presenta la bozza di bilancio 2014, comprensiva di conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione. Al Bilancio sono allegate anche le relazioni del Collegio dei Revisori e del Revisore Legale. Al momento non risulta esserci la relazione della Società di Revisione. La bozza di bilancio viene sottoposta all'approvazione dei soci che decidono se approvarla o meno. Tutti i documenti sono reperibili sul sito Coopca (Bilancio 2014).

2. Adempimenti di cui all’art. 2446, I co. del Codice Civile: esame relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale, relazione sui fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Coopca, ritenendo che vi sia una causa di scioglimento della cooperativa, sottopone, come previsto dal Codice Civile, una relazione sullo stato patrimoniale della società. La Relazione, comprensiva delle ossservazioni del Collegio Sindacale è reperibile sul sito Coopca (Relazione sullo Stato Patrimoniale). In questa relazione, il Consiglio di Amministrazione propone la liquidazione della società causa impossibilità di raggiungere lo scopo sociale ed il Collegio Sindacale concorda con questa proposta.

3. Delibere di cui all’art. 32 dello Statuto Sociale a seguito dell’accertamento della causa di scioglimento ex art. 2484, I co., n. 2 del Codice Civile e delibere conseguenti.
In questo punto, nell'ipotesi che sia stata accertata la causa di scioglimento, i soci nominano il liquidatore, che, teoricamente potrebbe coincidere con il liquidatore concordatario, (già proposto nel piano di concordato ma, ad oggi non ancora nominato dal giudice), oppure potrebbe essere indicato un altro liquidatore. I Soci saranno quindi chiamati a scegliere il liquidatore o, eventualmente, a rifiutarne la nomina.

4. Nomina di Amministratori.
Se al punto precedente non viene nominato un liquidatore, si procede con l'elezione dei nuovi amministratori.

5. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.
In questo punto, indipendentemente dalla nomina del liquidatore o degli amministratori, si nomina il Collegio Sindacale (che risulta in scadenza con l'approvazione del bilancio 2014) e se ne stabiliscono i compensi.

6. Nomina Revisore Legale dei Conti e determinazione compensi.
In questo punto, indipendentemente dalla nomina del liquidatore o degli amministratori, si nomina il Revisore Legale (che però, presso la Camera di Commercio, risulterebbe in scadenza con l'approvazione del bilancio 2015) e se ne stabiliscono i compensi.

7. Nomina di n. 82 delegati all’Assemblea Generale Ordinaria tra i soci iscritti alla Sezione A che raggruppa i soci residenti nei Comuni della Provincia di Udine; nomina di n.14 delegati all'Assemblea Generale Ordinaria tra i soci iscritti nella Sezione B che raggruppa i soci residenti nei Comuni della Provincia di Trieste, Gorizia, Pordenone; nomina di n. 27 delegati all'Assemblea Generale Ordinaria tra i soci iscritti nella Sezione C che raggruppa i soci residenti nei Comuni del Veneto, altre Regioni o Estero.
In questo punto si nominano i delegati che riporteranno in sede di Assemblea Generale i voti espressi nelle Assemblee Separate (i delegati hanno solo compito di rappresentare i voti già espressi, non hanno potere decisionale).

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Riferimenti normativi:

Art.2446, Codice Civile, Riduzione del capitale per perdite
 - [1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.
- [2] Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
- [3] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
- [4] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Art.2484, Codice Civile, Cause di scioglimento
- [1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- [2] La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
- [3] Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
- [4] Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Art.182-sexies, Legge Fallimentare, Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.





5 commenti :

  1. Per gli Amici SOCI del Veneto cercate di andare a votare in massa.

    Risultato di Brugnera, 120 a zero unanimita' a nostro favore su tutti punti ODG, hanno tolto da odg il punto 4.Nessun voto a favore cda. Grazie a tutti i partecipanti abbiamo nominato i nostri 14 delegati per portare il voto domenica a Udine.

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    1. Sarebbe il caso di precisare che il punto 4 dell'odg è stato tolto, a causa di una gaffe dal Presidente del Comitato dei Soci Coopca, mal consigliato da un avvocato che non aveva il diritto di voto in quella specifica assemblea..., anche perchè lui stesso avrebbe voluto far esprimere l'assemblea anche su quel punto. Pertanto sarebbe il caso di riportare certe notizie nel modo più preciso possibile e la prossima volta è bene che certe iniziative vengano intraprese mettendo a conoscenza tutti i soci. D'altronde mi sembra che siamo tutti sulla stessa barca.
      Inoltre evidenzio che il Presidente del Comitato, senza batter ciglio ha confedrmato gli stessi compensi per il consiglio sindacale neo eletto, di quello passato... e non credo che l'assemblea abbia capito cosa stava votando. Non dico che dovevano azzerare il compenso, ma almeno ridurlo!!!

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  2. Gentile commentatore del 19/07/15, h 16.14, l'amministratore del blog è a disposizione per precisazioni e rettifiche. Scriva per cortesia una mail con tutti i dettagli all'indirizzo e-mail del blog: blogsocicoopca@gmail.com

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  3. Credo che il commentatore del 19/07/2015, si sia espresso con molta chiarezza...
    Per cui caro amministratore del blog, adesso tocca a Lei evenualmente apportare le rettifiche opportune, al fine di diffondere notizie veritiere...

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    1. L'amministratore del blog non può rettificare alcunchè se non a fronte di riscontri che, ad oggi, non risultano pervenuti all'indirizzo email già indicato: blogsocicoopca@gmail.com.

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